Manovra Finanziaria: i datori di lavoro che corrispondono il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Il comma 1-bis dell’articolo 20 del D.L. n. 112/2008, introdotto dal comma 16 dell’articolo 18 del D.L. n. 98/2011 (convertito con L. n. 111/2011, cd. Manovra finanziaria, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 164 del 16 luglio 2011) dispone che, dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che corrispondono, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, qualora i lavoratori siano destinatari della suddetta assicurazione. L’articolo 18 del D.L. n. 98/2011 dispone altresì la non ripetibilità delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011, che mantengono i loro effetti. La disposizione in esame quindi supera il dubbio interpretativo sulla materia, escludendo l’esonero contributivo in presenza dell’erogazione dell’indennità di malattia posta a carico del datore di lavoro, anche per previsione contrattuale.

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Article_id:
5053